Il Senato ha approvato in via definitiva la Legge di Bilancio 2021 e gli articoli che, per la prima volta, riconoscono il ruolo del personale civile del Ministero della Difesa

Art. 983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «  7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del
personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del
personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è
destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono
determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è
subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione
organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13
aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli
articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».
Art. 917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva
industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà
produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del
personale civile prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il
reclutamento, per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un
contingente di 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:
a) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021;
b) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022;
c) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.
Art. 918. Le assunzioni di cui al comma 917 del presente articolo sono effettuate ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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