Come è noto il 6 novembre scorso è stato sottoscritto in via definitiva il C.C.N.I. Ministero Difesa 2018-2020 parte economica.
Tale accordo differisce da quello degli anni precedenti su alcuni aspetti, ovvero sia per l’entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. Funzioni Centrali, sia per l’inserimento dell’articolo per la ripartizione dei 21 milioni di euro annui che, giova ricordare, sono il frutto di una vertenza portata avanti esclusivamente dalle scriventi OO.SS. con il precedente Ministro, e che costituiscono un primo importantissimo passo verso la riduzione del “gap” economico con il salario accessorio di altri Ministeri.
Al fine di provare a fornire elementi ritenuti utili alla contrattazione territoriale e, al contempo,
dare risposta ai numerosi quesiti che ci stanno pervenendo, sul tema riteniamo utile fornire alcuni
chiarimenti.
1. Per la prima volta nel C.C.N.I. si parla di performance organizzativa e di performance individuale.
2. Art. 20 (performance organizzativa e premialità) La performance organizzativa in questo caso è
relativa agli obiettivi strategici del Ministero della Difesa e riguarda tutti i dipendenti. In tale
articolo vengono descritte finalità e modalità per la ripartizione dei 21 milioni di euro attraverso
l’attribuzione di un punteggio assegnato a ciascun dipendente sulla base di una formula
matematica che tiene conto del raggiungimento dell’obiettivo strategico e della presenza in
servizio. Alla determinazione della quota provvede direttamente la Direzione Generale
del Personale.
3. Art. 21 (performance individuale) In merito a tale istituto nulla è stato modificato e/o innovato
rispetto agli anni precedenti, in quanto la procedura si riferisce al sistema di misurazione e
valutazione già in vigore. Per quanto riguarda il comma 4 di tale articolo (che riprende quanto
previsto dall’art. 78 del CCNL Funzioni Centrali), si chiarisce che la maggiorazione del 30% della
quota individuale teorica verrà erogata a fronte di una graduatoria di livello nazionale divisa per
aree funzionali. L’Ente di servizio comunicherà le valutazioni alla Direzione Generale del
Personale che provvederà a stilare detta graduatoria.
4. Artt. 22 e 23 (Fondo unico di sede e modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione
di sede) Anche qui, nulla è stato modificato e/o innovato per quanto attiene la ripartizione delle
risorse del FUS che continuano ad essere destinate alla produttività. Si procederà, come negli
anni precedenti, ad individuare i criteri di ripartizione attraverso la contrattazione locale
con RSU e OO.SS. territoriali.
Attribuiamo grande valenza all’accordo in argomento, sia perché è il primo C.C.N.I. stipulato a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo Contratto Nazionale, sia per gli elementi di novità in esso contenuti,
concordati ad esclusivo beneficio dei lavoratori civili della difesa.
Auspichiamo, quindi, che i chiarimenti espressi consentano di rendere il più possibile corretta e
omogenea l’applicazione degli istituti economici su tutto il territorio nazionale.