In riferimento alla composizione dei tavoli negoziali in sede territoriale, rileviamo il perdurare di incertezze di articolazioni dell’A.D. sull’ammissibilità di sigle sindacali che non hanno ritenuto di dover sottoscrivere il CCNL 2016/2018 F.C., che è la fonte che individua anche i successivi ambiti della contrattazione integrativa. La partecipazione, in qualunque veste, ai tavoli negoziali di sigle non firmatarie del CCNL appare di particolare gravità, sia perché viola quanto più volte chiarito dall’ Aran (in allegato la
nota resa al Ministero di Grazia e Giustizia) sia dai Tribunali che hanno respinto anche in sede giurisdizionale i ricorsi delle OO.SS. non firmatarie (Tribunale di Milano, nota di Rigetto RG
4413/2018). La richiamata violazione tende a legittimare soggetti sindacali senza averne titolo, integrando la violazione di diritti individuali e collettivi dei lavoratori, pregiudicandone la regolare
rappresentanza all’interno dei tavoli negoziali. Le relazioni sindacali delineate nel CCNL 2016/2018, che negli istituti dell’informazione, del confronto e della contrattazione integrativa trovano la loro dimensione pratica, sono riservate unicamente ai soggetti sindacali di cui all’art 7 comma 3 firmatarie del CCNL, e una diversa interpretazione assume le fattezze di comportamento antisindacale di cui all’art 28 della legge 300/70.
Tanto premesso si invita l’U.d.G. a sensibilizzare le diverse articolazioni dell’A.D. sulla corretta interpretazione della materia in esame.