Nel fare seguito all’incontro svolto tra le parti lo scorso 22 giugno sul Protocollo di prevenzione e sicurezza, e agli impegni assunti sui temi proposti dalle scriventi OO.SS. nella circostanza e, più in generale, in questi ultimi mesi, siamo con la presente a sollecitare l’apertura dei tavoli di confronto sulle seguenti materie:
- riconoscimento giuridico ed economico degli istituti contrattuali applicabili anche al lavoro agile;
- individuazione delle risorse disponibili per il FRD 2020, comprese quelle derivanti dai risparmi ex lege n. 244/12, da utilizzare per le progressioni economiche nelle aree funzionali e, se possibile, ovvero se le risorse economiche rese disponibili lo consentiranno, anche tra le aree;
- definizione parte normativa CCNI triennio 2016-2018;
- definizione regolamentale di un protocollo d’intesa per il lavoro agile, che tenga conto dei diritti, delle indennità e delle tutele contrattuali per le lavoratrici e i lavoratori che operano in tale modalità lavorativa/organizzativa;
- revisione circolari afferenti la valutazione dei periodi riconosciuti al personale civile per lavori insalubri e polverifici, e l’incompatibilità fissata dalle norme vigenti tra incarichi sindacali e ruoli dell’amministrazione.
Con l’occasione, in relazione alla circolare del 10.07.2020 avente ad oggetto “ricognizione ppl, turni e reperibilità 2020”, FP CGIL CISL FP e UIL PA, nel sollecitare l’attribuzione delle risorse agli Enti in acconto, analogamente a tutti gli anni, per consentire il pagamento delle prestazioni già rese, segnaliamo quanto segue:
- L’indicazione di cui al punto 2 di calcolare le risorse necessarie al finanziamento di PPL Turni e Reperibilità per l’anno 2020, moltiplicando per due le esigenze del primo semestre dell’anno in corso, potrebbe rivelarsi insufficiente se nel primo semestre le esigenze effettive sono state inferiori, stante la contrazione di alcune attività;
- Alcune interpretazioni appaiono difformi dal CCNI 2016/18, con riferimento al calcolo delle presenze di cui agli artt. 8, 9 e 10, infatti le indennità previste per il rischio radiologico, professionale e per la sede disagiata, hanno natura mensile (non giornaliera) e, ad es. calcolare le presenze e non le assenze per la sede disagiata costituirebbe un pregiudizio per i dipendenti;
Nel rammentare che, spesso, interpretazioni unilaterali di norme contrattuali, anche attraverso l’emissione di circolari, hanno costituito un vulnus per i lavoratori le scriventi OO.SS. invitano a disporre le modifiche come innanzi richiamate.