Richiesta incontro. Art. 1 commi 870 e 983 legge 30 dicembre n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023. Con riferimento alla norma in oggetto che al comma 870 prevede: “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel
rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le
prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi
derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei
competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione
integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla
performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”
e al successivo comma 983, che stabilisce:
“Il comma 7 dell’articolo 2259-ter del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «7. A decorrere dall’anno 2021, quota parte dei risparmi
derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata
ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un’ulteriore
quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale
l’indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il
triennio 2019-2021. L’utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al
raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile
del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in
sede di programmazione triennale del fabbisogno di del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli
6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
si invitano i destinatari in indirizzo a porre in essere gli adempimenti necessari al fine di rendere
immediatamente disponibili alla contrattazione integrativa le risorse economiche sopra indicate.
Tanto premesso e tenuto conto, altresì, che le risorse economiche derivanti dalla mancata
erogazione dei buoni pasto erano già nella piena disponibilità dei lavoratori, le scriventi OO.SS.
chiedono l’apertura di un tavolo di confronto.