Care colleghe e cari colleghi,
vi inviamo, in allegato, il testo della legge di conversione del decreto 172/2021 (Atto Camera 3442), approvato definitivamente oggi da entrambi i rami del parlamento.
Segnaliamo, quale novità di rilievo, che il nuovo art. 2 bis estende a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni che svolge un’attività lavorativa a tempo determinato e a tempo indeterminato la previsione di una assenza giustificata per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19. Tale assenza (da doversi intendere quale permesso ad hoc diverso e ulteriore rispetto ai permessi disciplinati dai vigenti ccnl), non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
Si precisa che il parere del Dipartimento della Funzione pubblica dell’8 giugno 2021, nel chiarire la portata applicativa di una norma analoga fino ad oggi vigente per il solo personale del settore educativo – scolastico, specifica che le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria con conseguente decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza dall’art. 71 del dl 112/2008.
Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli