
La gravità di tale interpretazione, in contrasto con il carattere irrinunciabile e costituzionalmente tutelato del diritto alle ferie, è evidente. Sull’argomento, dopo la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sull’indennità da ferie non godute, pochi giorni fa si è espressa anche l’Aran su un quesito analogo, proveniente però dal comparto Istruzione e Ricerca con il parere CIRU70, apprezzabile per le indicazioni generali utilizzabili da tutte le amministrazioni pubbliche. “Il datore di lavoro” precisa l’Aran “ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retri-buite alle quali aveva diritto”, invitandolo anche formalmente a fruirne in tempo utile. Diversamente dagli orientamenti consolidati la circolare richiamata sposta, addirittura, la re-sponsabilità dal datore di lavoro ai dipendenti. Peraltro, in tema di ferie residue l’Aran è intervenuta più volte (Raccolta sistematica Orienta-menti Applicativi Comparto Ministeri) indicando che “in particolari circostanze il dipendente possa usufruire delle ferie anche aldilà dei termini prefissati” ribadendo l’eccezionalità di tale evenienza.
Tanto premesso le scriventi OO.SS, anche alfine di prevenire conflittualità su un tema particolarmente sensibile, invitano la Direzione in indirizzo a puntualizzare come non sia possibile la decadenza delle ferie, prendendo atto che nel Ministero della Difesa sono presenti quelle circostanze eccezionali più volte richiamate dall’Aran.