La Legge n. 122/2010 ha introdotto alcune modifiche riguardo al trattamento di fine servizio dei lavoratori pubblici. Poiché la complessità della materia può dare adito a qualche confusione, ed è tra l’altro oggetto in questi giorni di iniziative da parte di alcune organizzazioni sindacali, ci sembra utile dissipare allarmi e false aspettative. Ecco dunque un quadro sintetico delle disposizioni attuali, in particolare per quanto riguarda il calcolo del beneficio e la contribuzione che ad esso si applica, da cui si può capire meglio qual è la portata delle nuove norme rispetto alla situazione precedente.
Sono da ricondurre all’istituto del trattamento di fine servizio (TFS) sia l'indennità di buonuscita spettante al personale delle amministrazioni statali e agli altri iscritti ex gestione Enpas, sia l'indennità premio di servizio riguardante i dipendenti degli enti locali, della sanità e gli altri iscritti ex gestione Inadel. Diverse sono però le normative di riferimento: l'indennità di buonuscita INPDAP è disciplinata dal D.P.R. n. 1032/1973, mentre l’indennità premio di servizio è regolata dalla Legge n. 152/1968.
Per ciò che concerne le modalità di calcolo, l’indennità premio di fine servizio è pari ad quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio per ogni anno di servizio maturato, mentre l’indennità di buonuscita per i lavoratori statali è pari ad un dodicesimo dell’80% della retribuzione complessiva al momento della risoluzione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero degli anni di iscrizione al fondo.
L’indennità di buonuscita è soggetta ad un versamento contributivo del 9,60% (7,10 a carico dell’amministrazione + 2,50 a carico del lavoratore), per l’indennità premio servizio le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all’INPDAP un contributo pari al 6.10% di cui il 3.60% a loro carico ed il restante a carico del lavoratore.
La Legge n. 122/2010 stabilisce che “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive, non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento” (art. 12, comma 10).
Sembra evidente che lo scopo della norma è quello di estendere l’art. 2120 c.c. a quei dipendenti pubblici che non erano stati immediatamente coinvolti in base all’art. 2 della legge 335/95; non quello di abrogare la precedente disciplina che regola l'estensione dell’art. 2120 c.c. ai dipendenti pubblici. Se fosse stata questa l’intenzione, il legislatore avrebbe anche dovuto prevedere il coordinamento con le disposizioni attuative dell’art. 2, commi 5-8 della legge 335/1995 e delle norme successive.
Quello che ci sembra evidente, dunque, è che la legge n. 122/2010 modifica soltanto il calcolo del trattamento di fine servizio successivo all’1.1.2011, ma non incide sulla natura della prestazione (che non diventa quindi TFR) né sul suo finanziamento. Di conseguenza resta valida anche la previsione della quota del 2,50 a carico del lavoratore.
I pubblici dipendenti continueranno perciò a percepire l’indennità di buonuscita o indennità di fine servizio, ma il trattamento sarà calcolato con due quote:
una quota a), relativa all’anzianità maturata al 31.12.2010 secondo la disciplina previgente;
una quota b), relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.2010 secondo la disciplina del TFR. A quest’ultima si applicherà l’aliquota di calcolo del 6,91% della retribuzione complessiva utile ai fini del TFS per ciascun anno di servizio, rivalutata ai sensi dell’art 2120 del codice civile, cioè in misura pari al 75% dell’inflazione più un punto e mezzo percentuale