Con circolare n. 3 del 29/7/2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale ha fornito alle amministrazioni interessate indicazioni interpretative in ordine all’applicazione dell’art. 2, c. 11, lett. a) del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012. Tale norma, mette a disposizione delle medesime amministrazioni le leve sui agire (tra cui i pensionamenti in deroga) per la gestione delle situazioni di soprannumero derivanti dai tagli all’organico imposti dal citato art. 2.
La delicatezza del tema di cui trattasi e l’esigenza di scongiurare il rischio di eventuali “fughe in avanti” da parte delle amministrazioni impongono di tenere costantemente monitorato, all’interno delle singole realtà, l’avvio e lo sviluppo dei primi interventi volti a dare applicazione al dettato normativo. E ciò, anche attraverso l’utilizzo di alcuni degli strumenti resi disponibili dalla stessa circolare n. 3; strumenti la cui individuazione è stata peraltro possibile grazie all’impegno messo in campo dalla nostra O.S.
A tal fine, appare opportuno evidenziare alcuni degli aspetti di maggior rilievo che hanno trovato disciplina all’interno della circolare adottata dalla Funzione Pubblica:
- le amministrazioni sono tenute a porre in essere “ogni necessaria attività di immediata informazione sulla accessibilità del diritto a pensione per i soggetti per i quali il regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico può essere attivato ai sensi dei requisiti richiesti precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011”. Ciò presuppone il possesso, da parte delle medesime amministrazioni, di informazioni che non è certo siano già nella loro disponibilità;
- la circolare precisa che “risponde ad un criterio di ragionevolezza (…) il ricorso prioritario, nei limiti del soprannumero, all’esodo volontario, ossia all’attuazione dei pensionamenti in base alle domande volontariamente presentate dai dipendenti muniti dei requisiti”;
- tra le indicazioni interpretative fornite dalla Funzione Pubblica figura anche quella in base alla quale le amministrazioni possono adottare “criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto agli indirizzi contenuti nella circolare (…), previa informativa ed eventuale esame con le OO.SS. rappresentative ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001”;
ciascuna amministrazione può prestabilire, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, previa informativa ed eventuale esame con le OO.SS., ambiti istituzionali e/o aree territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga.