Ieri si è tenuto il programmato incontro con lo Stato Maggiore Difesa nel corso del quale ci sono state illustrate le modifiche, apportate dal dlgs. 28 gennaio 2014 n.8, all’art. 1836 (Fondo casa) del Codice dell’Ordinamento Militare che di seguito sintetizziamo:
Il Fondo casa è ora destinato a tutto il personale del Ministero della Difesa con esclusione dell’Arma dei Carabinieri.
Da istituto preposto alla concessione di mutui è trasformato in fondo di garanzia al fine di agevolare l’accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito per l’acquisto o la costruzione della prima casa.
Il fondo è alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione a bilancio delle somme trattenute al personale del Ministero della Difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio. In pratica, il MEF riassegna al bilancio del Ministero Difesa il 50% degli introiti e di detta riassegnazione il Ministero Difesa destina l’85% alla manutenzione degli alloggi di servizio ed il 15% al “Fondo casa”
Il fondo costituisce garanzia di ultima istanza, fino ad un massimo dell’80% della quota capitale, di mutui ipotecari di durata decennale, quindicennale o ventennale di ammontare massimo di € 200.000.
Inoltre ci è stata fornita informazione sulla ipotesi di disciplina attuativa del fondo casa che dovrà essere stabilita con apposito decreto del Ministro della Difesa.
Nel merito la Cisl Fp ha espresso perplessità sulle modalità di gestione del fondo così come esposte, pertanto, abbiamo chiesto l’invio di copia della bozza del relativo decreto al fine di avere una informazione esaustiva, propedeutica ad un nuovo incontro in sede tecnica, che possa consentire di formulare proposte adeguate.
Altresì abbiamo rappresentato la necessità di un incontro in sede politica antecedente l’emanazione del decreto relativo alle modalità di gestione.