On. le Ministro,
Le scriventi OO.SS. sono costrette a rappresentare di essere venute purtroppo solo “casualmente” a conoscenza della Direttiva SGD-G-O34 emanata da Segredifesa il 16.11.2016.
Tale Direttiva, a parere delle scriventi, costituisce una pesante pregiudiziale al confronto attualmente in atto presso SMD sulle Funzioni del Personale Civile che, giova ricordare, scaturisce da una Sua precisa volontà,
espressamente formalizzata con il protocollo di intesa a suo tempo sottoscritto. Infatti la Direttiva, che ha come oggetto “Procedure operative per l’esecuzione di verifica e controllo su
attrezzature di lavoro in uso all’Amministrazione della Difesa” sottrae in modo evidente delle funzioni tecniche
che sono di esclusiva competenza del Personale Civile Tecnico “abilitato”, attribuendole anche al personale
militare privo del previsto requisito giuridico di legge.
Peraltro, in un momento in cui si è tuttora in attesa dell’emanazione dell’ormai più che nota tabella di
equiparazione - che il Sottosegretario Rossi aveva nuovamente assicurato ci venisse consegnata lo scorso 30
Novembre -, ancora giacente presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Direttiva di cui sopra – in
modo unilaterale e senza alcun confronto preventivo con le OO.SS. - istituisce una Tabella di equiparazione
funzionale tra Funzionari Civili e “gradi militari” determinando situazioni per giunta assolutamente paradossali
quali, ad esempio, l’equiparazione del Funzionario Tecnico con il graduato con 15 anni di servizio.
Premesso che fino ad oggi le attività descritte nella suddetta Direttiva, con particolare riferimento alle
verifiche ispettive previste dalla normativa vigente su quegli impianti classificati dalla legge come “pericolosi e
sottoposti a sorveglianza speciale” sono state da sempre svolte con il contributo prevalente e determinante
del Personale Civile Tecnico, a cui è affidato anche uno specifico ruolo di supervisione, non si può non
evidenziare come la marcata tendenza all’esternalizzazione di tali attività – previsto dalla Direttiva stessa –
comporti, in ragione dell’elevato numero di impianti da sottoporre a verifica (stimato in decine di migliaia), un
elevatissimo onere economico.
Per ultimo, da un esame della predetta Direttiva, sono state rilevate numerose criticità anche sotto
l’aspetto della sicurezza vera e propria, per quanto concerne le modalità di designazione e di esecuzione delle
verifiche ispettive di legge; alcuni passaggi in essa contenuti, in particolare, si ritiene siano altresì in contrasto
con quanto previsto dal D.M. del 16 Gennaio 2013.
Per quanto sopra esposto, si chiede l’immediata sospensione della Direttiva SGD-G-O34 e, al contempo,
si evidenzia la necessità di un urgente incontro con la S.V., finalizzato a meglio dettagliare ed illustrare i
numerosi aspetti negativi evidenziati dalla citata Direttiva, e anche per riprendere la trattazione di talune
questioni assai rilevanti che sono tuttora rimaste inevase e per le quali Lei aveva assunto specifici impegni
nell'incontro tenuto presso il Suo ufficio il 15 Dicembre dello scorso anno, successivamente confermati per
iscritto.