In previsione dell’ulteriore incontro con la Direzione generale per il personale civile, programmato per il 14 giugno 2017, per la definizione dell’accordo relativo al Fua 2017 comprensivo degli sviluppi economici, si ritiene che la discussione maturata negli ultimi mesi al tavolo negoziale abbia consentito alle parti di rappresentare le rispettive posizioni, e, pertanto, la Cisl FP auspica che nella prossima riunione si possa concludere la trattativa. A tal fine, la Cisl FP ritiene utile ed opportuno rammentare (di seguito) le richieste di modifica all’ultimo testo fornito dall’Amministrazione in data 11 maggio.
Artt. 4 e 5 (posizioni organizzative, particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità)
– per individuare le voci di spesa occorrenti a finanziare le diverse tipologie di istituto,
attendere l’esito del tavolo tecnico, del quale si sollecita una imminente convocazione, e
destinare i relativi risparmi, già dal 2017 e nelle more dell’approvazione della norma
necessaria per il transito dei lavoratori di 1^ area nella 2^, per corrispondere a detto
personale un compenso mensile pro capite;
Art. 10 (sviluppi economici con decorrenza 1.1.2017) – esplicitare il divieto di
partecipazione alla procedura degli sviluppi economici 2017 a coloro che non hanno
maturato almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza, ossia a coloro che
hanno avuto la fascia economica con decorrenza 1.1.2016, così come previsto dal CCNL
comparto ministeri;
Art. 19 (programmazione sviluppi economici con decorrenza 1.1.2018) – confermare
la programmazione di ulteriori 8.000 passaggi con decorrenza 1.1.2018, previa verifica
delle disponibilità economiche;
All. 3 (indennità di rischio) – espungere al p. 5 le parole “di 12 ore articolati su tre giorni
lavorativi”;
All. 12 (criteri per gli sviluppi economici con decorrenza 1.1.2017) – per quanto
riguarda il criterio A concernente l’esperienza professionale maturata, ripristinare i criteri
individuati nel 2016 con le seguenti integrazioni: elevare il massimo dei punti da 30 a 40 e
di conseguenza modificare la frase (potrà essere valutata una anzianità complessiva non
superiore a 40 anni). Nel criterio B prevedere gli stessi punteggi del 2016, uniformando
soltanto quello relativo alla licenza elementare con quello della terza media. Nel criterio C
sostituire il criterio della performance individuale con la formazione (tenendo presente il
disposto dell’art. 18 comma 6 del CCNL comparto ministeri) e soltanto in via residuale,
non certamente auspicabile, si potrebbe prendere in considerazione la performance
individuale accorpando, però, le fasce in sole 2 griglie, ossia la prima da 100 a 41: 50
punti e la seconda da 40 a 0: 0 punti.
Da ultimo, ma non per ordine di importanza, si ribadisce la richiesta di sottoscrivere un
protocollo d’intesa con il quale le parti potranno concordare, in sede locale, di elevare alla
metà dei giorni festivi dell’anno il limite di 1/3 dei turni festivi dell’anno stesso.