Con circolare n. 169 del 15/11/2017, l’INPS è intervenuto nuovamente sulla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche, ritirando la precedente circolare n. 94/2017 e riformulando in parte la materia, così come richiesto unitariamente da CGIL CISL UIL con nota del 17 ottobre scorso inviata al Ministro del Lavoro e al Presidente dell’Istituto.
Nella nota, in particolare, le organizzazioni sindacali segnalavano preoccupazioni e perplessità non solo su modalità e tempistiche di applicazione della prescrizione quinquennale, ma sulla sua stessa applicabilità alle gestioni pensionistiche pubbliche.
In particolare, tra i problemi più importanti veniva evidenziata l’individuazione dell’01/01/2018 quale termine da cui far decorrere la prescrizione nonché l’interpretazione secondo la quale alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici degli statali (CTPS) non si sarebbe potuto applicare l’art. 31 c. 2 della L. n. 610/1952 che prevede, invece, per le altre casse del pubblico impiego (CPDEL, CPS e CPUG), il calcolo del trattamento di quiescenza sull’intero periodo di servizio utile prestato, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento o dalla sistemazione dei contributi.
La nuova circolare INPS, nell’accogliere ora l’estensione anche alla CTPS dell’applicabilità dell’art. 31 c. 2 della L. n. 610/1952, con addebito al datore di lavoro delle somme relative ai periodi di intervenuta prescrizione, prevede un solo anno di posticipo del termine per l’avvio della procedura prescrizionale, fissato ora all’01/01/2019.
Alla luce di quanto sopra, pur non essendo le nuove indicazioni fornite dall’INPS pienamente risolutive dei vari problemi sollevati, esse evitano comunque nell’immediato che i lavoratori abbiano a subire danni economici e rendono possibile una più puntuale e precisa riflessione sull’intera materia.