1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1 o gennaio 2016 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non sì applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID} e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19. comma 11. d.P.R. 15.3.2010. n. 90, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 10 e 19.