Il Governo interviene sulla questione della buonuscita dei dipendenti pubblici con un decreto legge, non ancora pubblicato, che abroga l’art. 12 comma 10 della l. 122/10 ristabilendo le modalità di calcolo del TFS precedenti al 1° gennaio 2011.
Questa decisione giunge dopo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 ha sancito l'illegittimità della quota di finanziamento del TFR pari al 2,5% della retribuzione a carico dei pubblici dipendenti.
Come si ricorderà l’art. 12 comma 10 della legge 122/2010 aveva stabilito che i trattamenti di fine servizio fossero determinati in due quote:
- la prima relativa all’anzianità maturata al 31 dicembre 2010 secondo le modalità di calcolo previste per i singoli trattamenti (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio);
- la seconda relativa all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione dal servizio, secondo le modalità di calcolo previste per il TFR.
Il passaggio al regime privatistico (TFR) a far data dal 1° gennaio 2011, lasciava ipotizzare una diversa articolazione delle trattenute per l’accantonamento della buonuscita. Nel privato il prelievo è infatti del 6,91% sull’intera retribuzione utile e completamente a carico del datore di lavoro. Mentre nel pubblico impiego la norma contenuta nel Dpr n. 1032/73 prevede un versamento contributivo del 9,6% sull’80% delle retribuzione utile, di cui 7,10% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del dipendente.